Al via il Bonus “Programma Garanzia Giovani”

Rovigo, 08 ottobre 2014

Circolare n. 7/2014

                                                                                                          Alla cortese attenzione del Legale Rappresentante

                                                                                                          ALLE DITTE

                                                                                                          LORO SEDI

 

OGGETTO: AL VIA IL BONUS “PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI”.

 

È stato pubblicato in data 2 ottobre 2014, sul sito del Ministero del lavoro, il Decreto direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014 recante disposizioni in merito alla concessione ai datori di un bonus di importo variabile per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato (almeno 6 mesi) di giovani inoccupati (si veda infra), in relazione al “Programma Operativo Iniziativa Occupazione Giovani”, di seguito “Programma Garanzia Giovani”.

Gli aspiranti lavoratori, in possesso dei requisiti richiesti, si registrano al citato Programma tramite il sito www.garanziagiovani.gov.it al quale poi accedono le imprese che necessitano di personale.

Il beneficio, d’importo variabile tra i 1.500,00 e i 6.000,00 euro, spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 (fino ad esaurimento degli stanziamenti territoriali) previa presentazione telematica di una domanda

secondo le indicazioni fornite dall’INPS con la Circolare n. 118 del 3 ottobre 2014. Va evidenziato che ad oggi detta richiesta telematica non è ancora disponibile.

 

LA NORMA

Il Decreto direttoriale n. 1709/2014 è stato pubblicato per la realizzazione del “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovani”, ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013, articolo 123, comma 6.

In particolare, nel limite di uno stanziamento complessivo pari a 188.755.343,66 euro ripartito tra alcune Regioni e la Provincia autonoma di Trento, possono essere oggetto di beneficio le assunzioni di giovani iscritti al registro del “Programma Garanzia Giovani”.

Il beneficio non solo è concesso con stanziamenti diversi a seconda delle Regioni coinvolte (non tutte lo sono), ma per ognuno dei territori evidenziati possono variare anche le tipologie di contratti di lavoro stipulati che permettono la fruizione del bonus.

 

La norma designa l’INPS

- sia come intermediario demandato all’erogazione del beneficio, mediante conguaglio con la contribuzione previdenziale mensile dovuta,

 – sia come soggetto preposto al monitoraggio delle risorse utilizzate.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

I datori di lavoro potenzialmente fruitori del beneficio in oggetto sono tutti quelli del settore privato, indipendentemente dal fatto che siano o meno imprenditori.

Si ritiene utile ricordare che l’individuazione dei datori di lavoro del settore privato, nei particolari casi in cui questo non risulti agevole, può essere effettuata escludendo tutti quei soggetti elencati nel D.Lgs n. 165/2001 che disciplina nel dettaglio tutti le figure giuridiche che vanno ricompresi nella Pubblica Amministrazione

LAVORATORI COINVOLTI

In relazione ai lavoratori la cui assunzione permette la richiesta del beneficio, vanno individuati:

 – i requisiti soggettivi dei neoassunti, nonché

 l- e tipologie contrattuali utilizzate per le assunzioni.

Requisiti soggettivi

In primo luogo vanno precisati i requisiti che i giovani devono possedere, ex articolo 2 del Decreto direttoriale in esame.

Più precisamente si tratta di giovani che contemporaneamente:

 – sono registrati al “Programma Garanzia Giovani”

 – hanno un’età compresa tra i 16 e i 29 anni,

 –  hanno assolto agli obblighi di istruzione/formazione qualora minorenni,

 – non essere inseriti in percorsi di studio, di formazione, né tanto meno possiedono un’occupazione lavorativa.

 

Il “Programma Garanzia Giovani”

La registrazione, a cura del giovane, al “Programma Occupazione Giovani” avviene tramite

 – profilazione telematica sul sito www.garanziagiovani.gov.it nonché

 – sui portali espressamente dedicati che eventualmente le Regioni hanno predisposto o predisporranno.

A seguito della registrazione sarà cura del Centro per l’impiego territorialmente competente (o di un altro eventuale soggetto privato accreditato) contattare il giovane che, a seguito di un colloquio individuale, verrà associato ad una scala di difficoltà nel trovare un impiego come di seguito riportato in tabella.

GRADO DI DIFFICOLTÀ NELLA RICERCA D’IMPIEGO CLASSE DI PROFILAZIONE DIFFICOLTÀ

1 Bassa

2 Media

3 Alta

4 Molto alta

Va evidenziato che, non solo l’iscrizione al “Programma Garanzia Giovani” è necessaria per fruire del bonus, ma il grado di profilazione associato al giovane determinerà poi anche l’importo del beneficio spettante.

Infatti come si illustrerà in seguito l’importo di agevolazione spettante è proporzionale al grado di difficoltà del giovane assunto nel trovare un impiego.

I NEET

Può iscriversi al “Programma Garanzia giovani”, il giovane che contemporaneamente:

 – ha un’età compresa tra i 15 e i 29 anni;

 – ha assolto agli obblighi di istruzione/formazione qualora minorenne,

 – non è inserito in percorsi di studio, di formazione, né tanto meno possedere un’occupazione lavorativa.

Il giovane che rispetta tutti i requisiti sopra riportati viene definito NEET (acronimo inglese di Not [engaged in] Education, Employment or Training).

L’INPS definisce i seguenti casi particolari:

 – il beneficio spetta solo se all’assunzione il giovane ha 16 anni compiuti, anche se l’iscrizione al “Programma Garanzia Giovani” può già avvenire all’età di 15 anni;

-  il beneficio spetta anche al giovane che all’atto dell’assunzione ha già 30 anni compiuti, a patto che ne abbia ancora 29 al momento dell’iscrizione al Programma.

 

Tipologie contrattuali

La fruizione del bonus è ammessa in caso di assunzione:

 – a tempo indeterminato, anche in somministrazione;

 – a tempo determinato per almeno 6 mesi, anche in somministrazione;

 – a tempo parziale indeterminato/determinato, con prestazione pari almeno al 60% dell’orario ordinario di lavoro del full-time

 – del lavoratore già socio.

Per le Regioni Emilia – Romagna, Friuli – Venezia Giulia e Puglia le suddette assunzioni vanno effettuate esclusivamente a tempo indeterminato.

È in ogni caso esclusa la fruizione del beneficio per le assunzioni effettuate con le seguenti tipologie contrattuali:

 – apprendistato,

 – lavoro domestico,

 – lavoro a chiamata,

 – lavoro ripartito e

 – accessorio.

Il Ministero precisa inoltre all’articolo 4 che:

“(…) l’incentivo è altresì escluso per l’assunzione a scopo di somministrazione qualora l’agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o di altri programmi a finanziamento pubblico.”

 

MISURA DEL BENEFICIO

Come anticipato, la profilazione del NEET nel registro del “Programma Occupazione Giovani” è fondamentale per calcolare il potenziale beneficio spettante all’impresa che assume.

La misura dell’incentivo varia in base alla classe di profilazione (bassa, media, alta, molto alta) nonché all’assunzione a tempo determinato o indeterminato.

Di seguito in tabella la misura del beneficio così come da allegato 2 del Decreto direttoriale.

 

RAPPORTO DI LAVORO IMPORTO PER CLASSE DI PROFILAZIONE

– Rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi – Proliferazione: 3 alta € 1.500,00 – 4 molto alta € 2.000,00

– Rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a dodici mesi  – Proliferazione : 3 alta € 3.000,00 – 4 molto alta € 4.000,00

– Rapporto a tempo indeterminato -Proliferazione: 1  bassa € 1.500,00 – 2  media € 3.000,00 – 3 alta € 4.500,00 – 4 molto alta € 6.000,00

In relazione al godimento del bonus, il decreto all’articolo 6 precisa quanto segue:

- per i rapporti a tempo indeterminato o determinato (pari o superiori a 12 mesi), l’incentivo va fruito in 12 quote mensili di pari importo;

 – per i rapporti a tempo determinato inferiori a 12 mesi il bonus spettante va fruito in 6 quote mensili di pari importo;

 – per le assunzioni in somministrazione a tempo indeterminato il bonus non spetta per i mesi in cui viene erogata la sola indennità di disponibilità;

 – in caso di risoluzione anticipata del rapporto, l’incentivo è riproporzionato alla durata effettiva dello stesso.

 

Cordiali saluti.

                                                                                Massimo GUIDETTI

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