ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 CORRELATA: INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE AL LAVORO

Rovigo,  19 aprile 2021

Circolare 06/2021

                                                                                ALLE DITTE

                                                                                LORO SEDI

 

Oggetto: ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 CORRELATA:

INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE AL LAVORO

 

RIFERIMENTI

  • MinisterodellaSalute, Circolare n. 15127 del 12 aprile 2021

 

In data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto tra il Governo e le Parti sociali il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, tenendo conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo (da ultimo il DPCM 2 marzo 2021), nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute.

 

NOVITÀ

Alla luce delle previsioni di cui al suddetto Protocollo e, in generale, della normativa vigente, il Ministero della Salute, con la Circolare n. 15127 del 12 aprile 2021, fornisce indicazioni procedurali in merito alla riammissione in servizio a seguito di assenza da lavoro per malattia COVID-19 correlata, nonché alla relativa certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro in tali ipotesi.

La suddetta circolare potrà essere oggetto di ulteriori aggiornamenti in base all’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

 

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO POST MALATTIA COVID-19

Il Ministero della Salute, con la Circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020, ha fornito indicazioni sulla durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena per COVID-19, al fine di regolare le tempistiche di rientro in comunità dei soggetti colpiti da tale virus.

 

NOVITÀ

Ora, il Ministero, con la Circolare n. 15127 del 12 aprile 2021, fornisce invece indicazioni procedurali per il rientro in servizio dei lavoratori che si siano assentati dal lavoro per malattia COVID-19 correlata.

 

Le fattispecie trattate in tale provvedimento sono le seguenti.

 

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Il medico competente ricopre un ruolo importante nel reinserimento lavorativo delle persone affette da COVID-19 che siano state ricoverate in terapia intensiva e per le quali persistano disturbi rilevanti, nonché degli ammalati di COVID-19 che abbiano comunque manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, comportante, anche successivamente alla malattia, una ridotta capacità polmonare, con necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.

 

N.B.: In particolare, il lavoratore ricoverato in ospedale per COVID-19, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, dovrà effettuare la visita medica ex art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. n. 81/2008, ovvero quella precedente alla ripresa del lavoro post assenza per motivi di salute di durata eccedente i 60 giorni continuativi.

Tale visita sarà effettuata dal medico competente, ove nominato, a prescindere della durata dell’assenza per malattia.

 

Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi al virus COVID-19 che, invece, abbiano manifestato sintomi non gravi, possono rientrare in servizio dopo:

 

  • un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono durare nel tempo),
  • un successivo test molecolare con risultato negativo eseguito a distanza di almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi.

 

Pertanto, i suddetti lavoratori dovranno inviare, anche in modalità telematiche, al datore di lavoro – per il tramite del medico competente, ove nominato – la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora gli stessi presentino nel proprio nucleo familiare conviventi ancora positivi, non saranno comunque soggetti all’obbligo di quarantena e potranno, pertanto, essere ugualmente riammessi in servizio.

 

Lavoratori positivi asintomatici

Ai lavoratori positivi al COVID-19 che, per tutto il periodo di infezione, siano stati completamente asintomatici è consentito fare rientro al lavoro:

 

  • a seguito di almeno 10 giorni di isolamento dalla comparsa della positività,
  • al termine dei quali siano risultati negativi ad un test molecolare.

 

N.B.: Pertanto, per i suddetti lavoratori dovranno inviare, anche in modalità telematica, al datore di lavoro – per il tramite del medito competente, ove nominato – la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora gli stessi presentino nel proprio nucleo familiare conviventi ancora positivi, non saranno comunque soggetti all’obbligo di quarantena e potranno, pertanto, essere ugualmente riammessi in servizio.

 

Lavoratori positivi a lungo termine

Come si ricorderà, con riferimento ai soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per COVID-19, pur non presentando più sintomi da almeno una settimana (ad eccezione per i casi di ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare anche per molto tempo dopo la guarigione),

il Ministero della Salute, con la Circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020, ha previsto che possono

interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Per quanto concerne, però, la loro riammissione in servizio, trova applicazione quanto disposto dal già citato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

 

N.B.: Pertanto, i lavoratori ancora positivi dopo il 21 giorno non potranno comunque fare rientro in servizio fino a quando non siano risultati negativi ad un tampone molecolare o antigenico, effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

 

Il lavoratore dovrà quindi inviare, anche in modalità telematica, il referto che attesti l’avvenuta

negativizzazione al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

 

N.B.: Qualora nel periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento, ai sensi della Circolare n. 32850/2020, e la negativizzazione, il lavoratore non possa svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, il medico curante rilascerà un certificato di prolungamento della malattia che coprirà tale arco temprale.

 

In tale fattispecie non si rende necessaria, salvo specifica richiesta del lavoratore, l’effettuazione da parte del medico competente della visita medica precedente alla ripresa del lavoro, finalizzata a verificare l’idoneità alla mansione (ex art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs n. 81/2008).

 

Lavoratori contatti stretti asintomatici di un caso positivo

Il lavoratore che sia andato a stretto contatto con una persona risultata positiva, è tenuto a comunicarlo al proprio medico curante, il quale gli rilascerà una certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore possa proseguire nello svolgimento del proprio lavoro in modalità agile, come già chiarito dall’INPS con il Messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020.

Ai fini della riammissione in servizio, il lavoratore dovrà poi

  • effettuare un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo,
  • sottoporsi successivamente all’esecuzione del tampone molecolare o antigenico,
  • e, in caso di referto che attesti la negatività, trasmessogli dal Dipartimento di Sanità Pubblica (o dal laboratorio nel quale il test è stato effettuato), informare il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

 

Cordiali saluti.

 

Massimo Guidetti

 

 

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