Rovigo, 14 ottobre 2024
Circolare 04/2024
Alle Aziende Clienti
Oggetto: Bonus Natale 2024: a chi spetta e a quali condizioni.
Fonte normativa
- Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143;
- Agenzia delle Entrate, Circolare 10 ottobre 2024, n. 19.
La legge n. 143/2024 di conversion del D:L: n. 113/2024, c.d. Decreto Omnibus, all’art. 2-bis, introduce, per il 2024, una indennità (c.d. Bonus Natale)
- pari 100 euro netti da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno,
- a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano contestualmente specifici requisiti oggettivi (reddito complessivo annuo non superiore a 28.000,00 euro a capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti) e soggettivi (presenza del coniuge e di almeno un figlio fiscalmente a carico),
- da erogarsi unitamente alla tredicesima mensilità.
L’indennità in esame va riconosciuta dal datore di Lavoro previa richiesta del lavoratore il quale deve attestare per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, Il credito derivante dall’anticipo dell’indennità è recuperato dal Datore di Lavoro mediante compensazione nel Mod. F24 (utilizzando il codice tribute che verrà appositamente istituito).
SOGGETI BENEFICIARI
Destinatari del bonus Natale sono i titolari di un reddito di Lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, dunque, i lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a domicilio), indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro instaurato (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale) e dalla qualifica assunta, che soddisfano congiuntamente i requisiti oggettivi (a,b) e soggettivi (c) di seguito elencati:
- Titolarità, nell’anno d’imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro;
Il reddito complessivo va determinato tenendo conto anche
- dei redditi assoggettati a cedolare secca,
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni ex art. 1, comma 692, lett. G), Legge n. 160/2019;
- della quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) ex art. 1, D.L. n. 201/2011,
- delle mance detassate (settore Turistico) Ex art. 1, commi 58 a 62, Legge n. 197/2022,
- della quota di reddito esente da imposte in forza dei diversi regimi fiscali agevolati riconosciuti ai lavoratori impatriati (ad art. 44, commi 1, D.L: n.78/2010; ex art. 16,D.lgs. n. 147/2015;ax art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.l. n. 34/2019; ex art. 5, D.lgs. n. 209/2023).
Il reddito complessivo deve essere assunto invece, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR.
- imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (ex 49, TUIR con esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati di cui al comma 2, lettera a) dello stesso articolo) di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante (ex art. 13, comma 1, TUIR). A tale proposito, l’Agenzia precisa che, nel caso del bonus Natale, ai fini della verifica della capienza dell’imposta lorda, la detrazione da lavoro cui fare riferimento è quella di cui all’art. 13, comma 1, TUIR, nella misura prevista per l’anno d’imposta 2024. Ciò significa che non opera il correttivo previsto dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 216/2023, consistente nella riduzione di 75 euro, da rapportare alla durata del rapporto, della detrazione da lavoro utilizzata per la verifica della capienza dell’imposta lorda ai fini dell’attribuzione del trattamento integrativo.
N.B.: Verificata la capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro, analogamente a quanto previsto per il trattamento integrativo, l’imposta potrebbe poi risultare azzerata a fronte del riconoscimento di ulteriori detrazioni d’imposta.
c) presenza di
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR). Il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico si intende rispettato anche per i casi in cui il soggetto sia una delle due parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (in forza della norma generale di equiparazione di cui all’art. 1, comma 20, Legge 76/2016 e alla conseguente applicazione a tali soggetti della disciplina sui coniugi fiscalmente a carico);
in alternativa
- almeno un figlio fiscalmente a carico nel caso di nucleo familiare monogenitoriale. Tale
circostanza si verifica qualora, alternativamente,
- l’altro genitore è deceduto;
- l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
In queste ultime tre ipotesi – riconducibili alla fattispecie di nucleo familiare c.d. monogenitoriale – ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. L’Agenzia puntualizza come in tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, l’eventuale convivenza more uxorio non preclude la spettanza del bonus (ferma restando la sussistenza degli altri requisiti). Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo abbiano riconosciuto, il bonus non spetta al lavoratore dipendente che:
- vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
- vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
- vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro
In tali ipotesi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.
MOMENTO DI EROGAZIONE
Il bonus Natale va corrisposto “unitamente alla tredicesima mensilità”. Questo inciso contenuto nella norma porta a ritenere che l’erogazione della tredicesima mensilità costituisca non solo il riferimento temporale (stabilito dai CCNL) ma anche il presupposto stesso per la corresponsione del predetto bonus.
Tale conclusione si ritiene essere avvallata anche dal fatto che il bonus in oggetto costituisce una misura transitoria per il 2024 nelle more dell’introduzione del regime di detassazione della tredicesima mensilità e, secondo i calcoli effettuati dal Governo, dovrebbe comportare per il lavoratore che ne beneficia un risparmio analogo a quello che avrà in futuro dall’applicazione della tassazione sostitutiva della tredicesima mensilità.
NATURA E MISURA DEL BONUS
Il bonus Natale, pari al massimo a 100 euro,
- è un importo netto (al pari, ad esempio, del trattamento integrativo) e non concorre alla formazione
del reddito del lavoratore dipendente (né ai fini previdenziali né ai fini fiscali),
◆ va rapportato al periodo di lavoro nel 2024.
Nessuna riduzione del bonus deve essere, invece, effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
Rispetto al riproporzionamento del bonus in funzione del periodo di lavoro nel 2024, l’Agenzia puntualizza che, “in coerenza con quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di Lavoro dipendente I gironi per I quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione”:
L’Agenzia precisa, inoltre, che in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi di lavoro contemporanei devono essere computati una sola volta. Analogamente, in caso di conguaglio complessivo di redditi di lavoro dipendente derivanti da una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell’anno 2024, sia con lo stesso datore di lavoro (come nel caso dei lavoratori stagionali) sia con datori di lavoro diversi (anche non contemporanei), il bonus va quantificato in base al numero complessivo dei giorni di detrazione da lavoro spettanti nel 2024 (e considerati in sede di conguaglio complessivo) e non, dunque, considerando solo quelli riconducibili all’ultimo periodo di lavoro intrattenuto con il datore di lavoro che ne effettua l’erogazione.
ADEMPIMENTIDEL DATORE DI LAVORO
Il sostituto d’imposta riconosce il bonus Natale unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore e compensa il credito maturato nel Mod. F24
- con il codice tributo che verrà istituito dall’Agenzia delle Entrate;
- a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta
Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica, in sede di conguaglio, la spettanza del bonus e, qualora lo stesso risulti non spettante, provvede al relativo recupero.
Il bonus è, comunque, rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente.
In sede dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025, qualora il lavoratore
- pur avendo diritto al bonus, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (è il caso, ad esempio, dei lavoratori domestici),
ovvero
- non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio, a fronte della mancata presentazione della richiesta in tal senso), lo stesso potrà beneficiare del
Sempre in sede di dichiarazione, potrà essere riconosciuto il bonus anche ai lavoratori dipendenti che abbiano cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 (ai quali la tredicesima mensilità sia stata liquidata prima dell’istituzione del bonus Natale).
RICHIESTA DEL LAVORATORE
Il riconoscimento del bonus Natale è subordinato alla specifica richiesta del lavoratore dipendente, resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari (codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale) per beneficiare del bonus in esame.
N.B.: Successivamente Vi sarà fornito un fac simile di richiesta del bonus Natale da utilizzare a cura del lavoratore.
Cordiali saluti. Massimo GUIDETTI
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