Circ. n. 07/2021
Rovigo, 23 agosto 2021
Alla cortese attenzione del Legale Rappresentante
ALLE DITTE
SETTORE EDILE
LORO SEDI
OBIETTIVO: la disposizione è volta ad agevolare l’assunzione di lavoratori disoccupati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
NORMATIVA: introdotto dall’art. 41 del D.L. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto “Sostegni-bis”).
Circolare INPS n. 115 del 2 agosto 2021 prime indicazione riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero.
Con successivo messaggio, l’Istituto provvederà ad emanare le istruzioni per la fruizione della misura in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero, che sarà reso disponibile all’inizio del mese di Settembre 2021, e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei Datori di Lavoro.
PERIODO DI VIGENZA: dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.
NATURA: è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato volto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
LAVORATORI INTERESSATI: è rivolto a lavoratori in stato di disoccupazione e prevede un periodo di inserimento di sei mesi, al termine del quale il datore di lavoro potrà recedere senza particolari vincoli. Può riguardare qualsiasi categoria di lavoratore subordinato, pertanto può essere utilizzato per operai, impiegati, quadri e dirigenti.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI: sono interessati al beneficio i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a intimare licenziamenti individuali per gmo (art. 3 L. 604/1966) o licenziamenti collettivi (L. 223/1991) nella medesima unità produttiva.
FORMA: deve essere stipulato in forma scritta “ad probationem”, ossia è richiesta la stipulazione in forma scritta ai soli fini della prova senza, quindi, pregiudicarne la validità.
CONDIZIONI: è necessario definire, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Tale progetto individuale di inserimento ha la durata di sei mesi, durante la quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Il datore di lavoro nei primi sei mesi potrà “provare” il lavoratore facendolo partecipare ad un progetto individuale di inserimento, accettato dal dipendente, volto a fornirgli le competenze professionali all’interno del contesto lavorativo.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: il rapporto di lavoro nei primi sei mesi potrà essere risolto solo per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa e con applicazione delle ordinarie disposizioni di tutela contro i licenziamenti illegittimi. Al termine di 6 mesi (periodo di inserimento) le parti potranno recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione, ma le esenzioni contributive, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al termine del periodo d’inserimento, saranno recuperate dall’INPS.
REVOCA DEL BENEFICIO: la revoca nei seguenti casi:
- il lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione è licenziato durante il periodo di inserimento della durata di 6 mesi;
- il lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione è licenziato ai sensi dell’art. 2118 c.c. al termine del periodo di 6 mesi di inserimento (in sostanza se il lavoratore non è confermato);
- il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, provvede ad effettuare licenziamenti collettivi o per gmo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con diritto all’esonero.
Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi della predetta disposizione. In caso di dimissioni del lavoratore, invece, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione (c.d. Temporary Framework). L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO: per quanto non espressamente previsto dalla disposizione specifica del contratto di rioccupazione si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
TERMINE PERIODO DI INSERIMENTO: se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al termine dei sei mesi di benefico, il datore di lavoro potrà fruire per il periodo successivo di eventuali ulteriori esoneri previste dalle disposizioni vigenti nel rispetto delle condizioni ivi indicate (es. esonero per assunzione con il primo contratto a tempo indeterminato di giovani).
MISURA DEL BENEFICIO: ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione potenzialmente, vista la durata di 6 mesi, non potrà pertanto superare i 3.000 euro.
L’esonero collegato al contratto di rioccupazione è riconosciuto nel limite di spesa di 585,6 milioni di euro per l’anno 2021 e di 292,8 milioni di euro per l’anno 2022. La modalità c.d. a rubinetto imporrà, con ogni probabilità, una procedura di richiesta anticipata da parte del datore di lavoro e una susseguente autorizzazione al beneficio da parte dell’INPS in quanto la stessa disposizione prevede che al verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa sopra indicato, non saranno adottati ulteriori provvedimenti concessori.
PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DEGLI SGRAVI: ai fini dell’agevolazione è necessario il rispetto dei principi indicati nell’art. 31 del D.Lgs. 150/2015. Tale norma precisa che al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi sono definiti i seguenti principi:
– gli incentivi
- non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- non spettanose l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- non spettanose il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- non spettanocon riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore.
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA: per l’accesso al beneficio, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva che va verificata con riguardo ai singoli Istituti previdenziali, secondo la normativa di riferimento. Inoltre, l’agevolazione è subordinata all’applicazione – da parte del Datore di Lavoro – della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale status è attestato dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
PROCEDURA DI ATTIVAZIONE: in attesa di indicazioni da parte dell’INPS.
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE IN UNIEMENS: in attesa di indicazioni da parte dell’INPS.
Cordiali saluti.
Massimo GUIDETTI
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