Decontribuzione delle Lavoratrici madri con Figli.

Rovigo, 06 febbraio 2024

Circ. 02/2024

Alle Aziende Clienti

 

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi da 180 – 182) ha introdotto un nuovo esonero previdenziale a favore delle lavoratrici con figli.

Decontribuzione delle lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso domestico) esonero del 100% della quota dei contributi IVS nel limite massimo annuo di 3.000€ riparametrato su base mensile.

Per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024: a carico delle lavoratrici madri di 2 figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026: a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

SOGGETTI BENEFICIARI DELL’ESONERO

Possono accedere all’esonero contributivo in esame le lavoratrici madri dipendenti da datori di lavoro, pubblici o privati, a prescindere dalla circostanza che siano o meno qualificabili come “imprenditori”, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Nello specifico, l’esonero

– di cui all’articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024 spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi, chiarisce l’Istituto, come 17 anni e 364 giorni);

– di cui all’articolo 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024 spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi, chiarisce l’Istituto, come 9 anni e 364 giorni).

NB: Tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell’adozione e dell’affidamento operata dal D.Lgs n. 151/2001, ai fini dell’applicazione della disciplina prevista, deve ritenersi, come esplicitato altresì dall’Istituto, che la riduzione contributiva spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento. L’agevolazione trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, compresi, sostiene anche l’Istituto, i casi di regime di part-time nonché i rapporti di:

– apprendistato,

–  a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L. n. 142/2001),

–  a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

L’Istituto chiarisce che:

– qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

– qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

L’INPS precisa, inoltre, che la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita, rispettivamente, del terzo figlio (o successivo) o del secondo figlio e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita, rispettivamente, del terzo figlio (o successivo) o del secondo figlio.

NB L’Istituto chiarifica che non produce alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva

  • la premorienza di uno o più figli,
  • l’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare,
  • l’ipotesi di non convivenza di uno dei figli,
  •  l’affidamento esclusivo al padre.

L’esonero spetta a decorrere

  • da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti,
  • o dal mese di realizzazione dell’evento, per i casi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno.

 

NB: Stando alle indicazioni dell’Istituto e agli esempi proposti, pertanto, in caso di nascita di un figlio che fa sorgere il diritto dell’agevolazione, o di compimento del limite di età che determina la cessazione dell’applicazione dell’agevolazione, l’esonero spetta per l’intero mese in cui si verifica l’evento. L’Istituto puntualizza, in più, che, nelle ipotesi in cui sia prevista l’integrazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, l’esonero in trattazione spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.

 

Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma e, quindi, in particolare,

  • l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
  • l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

MISURA DELL’ESONERO

Come anticipato, l’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (non comportando, quindi, alcuna perdita pensionistica per le beneficiarie), al 100% della contribuzione previdenziale IVS a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

NB: Pertanto, la soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice

  • riferita al periodo di paga mensile, è pari a 250 euro (3.000€/12);
  • per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250€/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide, come esplicitato dall’Istituto, senza alcuna riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time. L’INPS chiarisce che, nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

COMPATIBILITA’ CON ALTRI INCENTIVI

L’esonero in parola, in considerazione del fatto che trova applicazione sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre, è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro previsti a legislazione vigente, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile. Con particolare riferimento all’eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, l’INPS precisa che l’esonero IVS in esame è strutturalmente alternativo all’esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti 2024, in considerazione dell’entità della riduzione applicabile alle lavoratrici madri la cui applicazione, nel singolo mese di paga, esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice. Dunque, laddove nella singola mensilità ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambi gli esoneri contributivi, gli stessi devono considerarsi tra loro alternativi.

NB: Per esplicita indicazione dell’Istituto, dal mese successivo rispetto al termine della fruizione di una delle due misure di esonero, può essere fatto ricorso, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero.

I due esoneri si fondano invero su diversi presupposti legittimanti. Si evidenzia, infatti, che, a differenza dell’esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti, per l’esonero delle lavoratrici madri non ci sono limiti mensili reddituali per l’applicazione.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Al fine di agevolare l’accesso alla misura in trattazione, e permettere conseguentemente ai datori di lavoro di esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante, le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in esame, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli. La compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce con le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo) consente all’Istituto, in collaborazione con gli Enti preposti alla detenzione e al trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità o l’affido, di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato e, qualora i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero.

Massimo Guidetti

Consulente del Lavoro

 

 

Lascia il tuo commento

*