Circolare n. 07/2022
Rovigo, 20 ottobre 2022
ALLE DITTE
LORO SEDI
Oggetto: Decreto Aiuti-Ter: Nuova indennità Una Tantum di € 150,00.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022, n. 223 è stato pubblicato il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti-ter), in vigore dal 24 settembre 2022, contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR. La misura di maggiore interesse per i datori di lavoro risulta essere la nuova indennità una tantum di 150 euro da riconoscere ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione del mese di novembre 2022. Condizioni per l’accesso all’indennità sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di un imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538,00 euro. Il decreto contiene, inoltre, alcune modifiche alle norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi e alla disciplina del registro internazionale di cui al DL n. 457/1997 e del correlato ambito di applicazione del regime fiscale e contributivo per le navi ivi iscritte (marittimi). Di seguito, si propone una disamina delle novità sopra indicate. INDENNITÀ UNA TANTUM DI 150 EURO (ARTT. 18 E 19) Il Decreto Legge introduce, all’art. 18, quale misura a sostegno dei consumatori, una ulteriore indennità una tantum di 150 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione – si ritiene – di competenza del mese di novembre 2022. Condizioni per l’accesso alla suddetta misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di un imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538,00 euro. Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità sarà compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo le indicazioni fornite dall’INPS. NB: La misura ricalca sostanzialmente quella introdotta dal Decreto Aiuti che ha trovato applicazione nello scorso mese di luglio. Rispetto a quella misura, la nuova indennità una tantum è fissata in un importo inferiore (150 euro anziché 200 euro) e per averne diritto viene meno il requisito della fruizione, in periodi precedenti, dell’esonero contributivo dello 0,8% (dunque, la presenza di un imponibile su base mensile non superiore a euro 2.692,00) e in sua sostituzione è introdotto quello della presenza, per il mese di novembre 2022, di un imponibile previdenziale non superiore a euro 1.538,00.
Beneficiari dell’indennità una tantum Ai sensi del comma 1, art. 18 del DL n. 144/2022, beneficiari dell’indennità una tantum di 150,00 euro sono i lavoratori dipendenti sia tempo indeterminato che determinato con rapporto di lavoro in essere nel mese di novembre 2022. · non titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19, commi 1 e 16, dunque, non titolari di trattamenti pensionistici e non facenti parte di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza; · aventi un imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro. NB: L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (e, dunque, con imponibile previdenziale azzerato). Momento di erogazione Per quanto concerne le tempistiche di erogazione, da parte dei datori di lavoro, dell’indennità una tantum di 150 euro, nel comma 1 dell’art. 18 si fa riferimento alla “retribuzione di competenza del mese di Novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022)
Riconoscimento previa dichiarazione del lavoratore Lo stesso comma 1, art. 18 dispone, inoltre, che l’indennità una tantum di 150 euro sia riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro NB: previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al successivo art. 19, commi 1 e 16. Nello specifico, ciascun lavoratore interessato (intendendo per tale il lavoratore con imponibile previdenziale di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro) deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta · di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, comma 1); · che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza (art. 19, comma 16).
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Caratteristiche dell’indennità una tantum
L’indennità una tantum di 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. L’indennità, inoltre, · non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile; · non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. NB: Si tratta di un importo che aumenta direttamente il netto in busta del lavoratore.
Modalità di recupero dell’indennità una tantum È previsto che, nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità sia compensato attraverso la denuncia UniEmens secondo istruzione fornite dall’INPS. |
Cordiali saluti. Massimo GUIDETTI
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