Emilia Romagna: sospensione dei processi tributari


Fornite, dall’Agenzia delle Entrate, le istruzioni per la sospensione dei processi tributari nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.


Sospensione processi e termini delle attività processuali
La sospensione si applica ai processi civili e amministrativi e a quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti, alla data del 20 maggio 2012, presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, fatta eccezione per i processi dei procedimenti cautelari e per le controversie per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.


Rinvio d’ufficio delle udienze
Il rinvio delle udienze opera nei confronti dei processi pendenti davanti ad uffici giudiziari che non hanno sede nei comuni colpiti dal sisma e nei quali almeno una delle parti processuali ovvero il difensore, qualora sia stato nominato in data antecedente al 20 maggio 2012, sia residente o abbia la sede nei comuni interessati dal sisma.


In tal caso, le udienze fissate nel periodo dal 20 maggio al 31 dicembre 2012, sono d’ufficio rinviate a una data successiva al 31 dicembre, salvo la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio”.


Sospensione di diritto dei termini per la mediazione tributaria
La sospendione si applica sia al termine per la proposizione dell’istanza di mediazione sia al termine di conclusione del procedimento. Pertanto, qualora venga notificato un atto
ad un contribuente residente in uno dei comuni colpiti, prima o durante il periodo di sospensione, il termine per la presentazione dell’istanza di mediazione viene sospeso dal 20 maggio al 31 dicembre 2012 e il termine dei 90 giorni per la conclusione del procedimento decorre dal 1° gennaio 2013.