GREEN PASS NEI LUOCHI DI LAVORO: VERIFICA IN ANTICIPO DEL POSSESSO

Circ. n. 10/2021

Rovigo, 13 ottobre 2021

Alla cortese attenzione del Legale Rappresentante

                                                                                ALLE DITTE

                                                                                SETTORE EDILE

                                                                                LORO SEDI

 

Oggetto: GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO: VERIFICA IN ANTICIPO DEL POSSESSO.

 

Riferimenti normative

 

  • Decreto Legge n. 139 dell’8 Ottobre 2021, Art. 3.

 

Come si ricorderà, l’estensione dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro pubblici e privati è stata stabilita dal DL n. 127/2021 (artt. 1-3), in vigore dal 22 settembre 2021, attraverso l’introduzione di specifiche disposizioni (artt. 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies) nell’ambito del DL n. 52/2021, convertito dalla Legge n. 87/2021, contenente “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

In particolare, con riferimento al settore privato (art. 3 del DL n. 127/2021), a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), nell’ottica di prevenzione della diffusione dell’infezione da Coronavirus e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai fini dell’accesso agli stessi

  • è fatto obbligo a tutti i soggetti che vi svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato,
  • di possedere e di esibire, su richiesta, il c.d. Green pass.

 

Quest’ultimo è riferito ad una delle seguenti certificazioni comprovanti:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il COVID-19;
  • la guarigione dall’infezione da COVID-19;
  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Coronavirus.

 

Ferma restando la definizione da parte dei datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori, privilegiando i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, ed in attesa di eventuali indicazioni operative da parte degli organi competenti, il legislatore ha introdotto una novità in merito al momento di verifica del possesso del Green pass.

 

NOVITÀ Nell’ambito del Decreto Legge n. 139 dell’8 ottobre 2021 (c.d. “Decreto Capienze”), pubblicato sulla G.U. n. 241 dell’8 ottobre 2021 ed in vigore dal 9 ottobre 2021 e recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”, è stato previsto l’inserimento del nuovo articolo 9-octies nel DL n. 52/2021 (convertito dalla Legge n. 87/2021) relativo alle “Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro”, con lo scopo di consentire il controllo del possesso del Green pass in anticipo a fronte di esigenze organizzative.

 

Nello specifico, oltre a definire le capienze consentite per l’accesso a spettacoli aperti al pubblico, alle discoteche, per eventi e competizioni sportive, ad abolire l’obbligo del rispetto della distanza di un metro nei musei ed a intervenire in materia di protezione dei dati personali, il suddetto decreto, all’articolo 3, con l’introduzione del citato articolo 9-octies, dispone che:

 

“(…) In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.”.

 

A proposito delle previsioni sul possesso del Green pass in ambito lavorativo privato, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9-septies, comma 6, del DL n. 52/2021 (introdotto dall’art. 3 del DL n. 127/2021), i lavoratori che comunichino di non esserne in possesso, o nel caso in cui ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, con lo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, vengono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde da COVID-19 (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021), senza conseguenze disciplinari e fatto salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non spettano la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

 

 

NB: Dunque, con l’introduzione della suddetta norma, a garanzia della programmazione del lavoro ai datori di lavoro privati viene riconosciuta la possibilità della verifica del possesso del Green pass da parte dei lavoratori anche in anticipo (con un preavviso necessario in funzione delle specifiche esigenze organizzative, senza una precisa quantificazione da parte della norma) e prima dell’ingresso in ufficio o in azienda. La disposizione non definisce esplicitamente una sanzione qualora il dipendente non risponda alla richiesta datoriale. Il richiamo al comma 6 dell’articolo 9-septies del DL n. 52/2021 porterebbe a ritenere che la mancata comunicazione al datore anche in anticipo del possesso della certificazione verde COVID-19 possa comportare che il lavoratore venga considerato subito assente ingiustificato con relativa sospensione dello stipendio. Tuttavia, sul punto, è auspicabile un intervento chiarificatore sull’erogazione o meno di sanzioni nelle ipotesi in esame.

Cordiali saluti.

                                                                                Massimo GUIDETTI

 

 

 

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