Rovigo, 28 settembre 2015
Circolare n. 6/2015
ALLE DITTE
LORO SEDI
Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015
È stato pubblicato sul S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Il suddetto decreto è in vigore dal 24 settembre 2015.
Di seguito si propone l’analisi delle novità contenute nel suddetto decreto in materia di:
integrazione salariale ordinaria;
Le nuove norme contenute nel D.Lgs n. 148/2015 troveranno applicazione, in via generale, ai trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015. A quelli richiesti precedentemente alla suddetta data continueranno ad applicarsi, invece, le norme previgenti.
DISPOSIZIONI GENERALI – CIGO Lavoratori beneficiari
L’art. 1 del provvedimento
- individua i soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (CIG e CIGS) nella generalità dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, nonché
- richiede, quale requisito che gli stessi devono possedere per l’accesso a tali trattamenti, il possesso, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
Il requisito di anzianità non è necessario per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.
Misura
L’art. 3 fissa l’ammontare dell’indennità di integrazione salariale nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.
L’importo dell’indennità
- è ridotto in misura pari all’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota contributiva posta a carico degli apprendisti (attualmente pari al 5,84%);
- è soggetto al rispetto dei massimali annualmente fissati dall’INPS.
Durata
L’art. 4 fissa un unico termine massimo alla durata degli interventi di CIGO e di CIGS.
In particolare, in via generale, per ciascuna unità produttiva,
- il trattamento di CIGO e di CIGS non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
- Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini nonché per le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei il trattamento di CIGO e di CIGS non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.
Contribuzione addizionale
L’art. 5 prevede, a carico delle imprese che richiedono l’integrazione salariale, il versamento di un contributo addizionale, commisurato, non più all’organico dell’impresa (come accadeva in base alla previgente disciplina), bensì all’effettivo utilizzo del trattamento di integrazione salariale. Il contributo in esame è quantificato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in misura pari a:
- 9%, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite di 104 settimane, in un quinquennio mobile.
Modalità di erogazione delle prestazioni
Con riferimento alle modalità di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, l’art. 7 del D.Lgs n. 148/2015 conferma che
- il relativo pagamento è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga;
- il datore di lavoro recupera il trattamento anticipato mediante rimborso dall’INPS ovvero conguaglio nel flusso UniEmens.
Campo di applicazione
La disciplina sull’integrazione salariale ordinaria (prestazioni e contribuzione) si applica (indipendentemente dal numero di addetti), alle seguenti imprese:
imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970;
imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri
per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di
pellicola cinematografica;
imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
imprese addette all’armamento ferroviario;
imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Rientrano nella disciplina dei trattamenti di integrazione ordinaria anche i trattamenti di integrazione salariale che erano erogati dalla Cassa Integrazione Gestione Edilizia e Lapidei (viene abrogata la relativa disciplina).
Diversamente le disposizioni in commento non si applicano alle integrazioni salariali nel settore agricolo, infatti, rimane in vigore, per espressa disposizione di Diversamente le disposizioni in commento non si applicano alle integrazioni salariali nel settore agricolo, infatti, rimane in vigore, per espressa disposizione di cui all’articolo 18 del D.Lgs n. 148/2015 (e per quanto compatibili con lo stesso decreto), l’articolo 8 della Legge n. 457/1972 e successive modificazioni che ha istituito e disciplina l’integrazione salariale agricola (CISOA).
Causali
L’integrazione salariale ordinaria spetta ai dipendenti delle predette imprese sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto a seguito di:
situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
situazioni temporanee di mercato.
Sono, quindi, confermate le causali di intervento della CIGO.
Durata del trattamento
La durata massima dell’intervento ordinario rimane di 13 settimane continuative, prorogabili, di trimestre in trimestre, fino ad un massimo di 52 settimane.
Raggiunto tale tetto massimo (52 settimane consecutive) una nuova richiesta può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
Le predette disposizioni relative ai tetti massimi di durata dell’integrazione salariale ordinaria nei casi di raggiungimento delle 52 settimane in più periodi non consecutivi nel biennio mobile o di presentazione di una nuova richiesta superate le 52 settimane nel biennio mobile, dopo la ripresa dell’attività, non trovano applicazione relativamente agli interventi
- determinati da eventi oggettivamente non evitabili;
- ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese:
- industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Nei predetti limiti temporali di durata del trattamento, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. La disciplina sulla durata massima va letta in concomitanza con l’art. 4 del D.Lgs n. 148/2015 che stabilisce anche un limite complessivo per ciascuna unità produttiva.
La durata massima complessiva delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie è fissata in 24 mesi in un quinquennio mobile (i periodi concessi a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, entro il limite di 24 mesi, vengono computata per la metà). Tale limite è innalzato a 30 mesi, sempre con riferimento ad un quinquennio mobile, per le imprese industriali
e artigiane dell’edilizia e affini e per le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione delle imprese artigiane che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione).
L’articolo 44 stabilisce che le disposizioni contenute nel decreto in oggetto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015.
I trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti prima del 24 settembre 2015 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data.
Contribuzione ordinaria
È stata diminuita la misura del contributo ordinario a finanziamento dell’integrazione salariale ordinaria.
La misura del contributo ordinario (a carico delle imprese), calcolata in percentuale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è fissata nella misura di:
1,70% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti (in precedenza 1,90%);
2% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti (in precedenza 2,20%);
4,70% per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile (in precedenza 5,20%);
3,30% per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei (in precedenza 3,70%);
1,70% per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti (in precedenza 1,90%);
2% per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti (in precedenza 2,20%).
A tale riguardo, si ritiene che le nuove misure del contributo ordinario di finanziamento della CIGO decorrono dall’entrata in vigore del D.Lgs n. 148/2015 (pertanto dal 24 settembre 2015). Tuttavia, si ritiene consigliabile, in via cautelativa, posticipare l’adeguamento delle tabelle aliquote (salvo successivo recupero della maggior contribuzione versata) all’emanazione, da parte dell’INPS, delle necessarie istruzioni operative in materia.
Informazione e Consultazione sindacale
Come per il passato il datore di lavoro, preventivamente alla richiesta di intervento dell’integrazione salariale, deve attivare la procedura di informazione e consultazione
sindacale indicando le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. Infatti, la disposizione ripropone il contenuto dell’articolo 5 della Legge n. 164/1975 “aggiornando” i destinatari della comunicazioni che sono:
le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o
la rappresentanza sindacale unitaria (RSU), o in mancanza di queste
le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (in passato erano le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia).
Tale iter deve essere seguito anche dalle imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
In caso di evento oggettivamente non evitabile la comunicazione sindacale può essere fatta a posteriori.
Presentazione della domanda e concessione del trattamento
Il termine di presentazione della domanda di integrazione salariale si riduce dagli attuali 25 giorni decorrenti dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa a 15 giorni decorrenti dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Attualmente il trattamento di integrazione salariale è concesso da una apposita Commissione Provinciale, collocata presso ogni sede provinciale dell’INPS (all’accoglimento della domanda da parte della Commissione segue l’autorizzazione da parte dell’INPS).
A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse direttamente dalla sede dell’INPS territorialmente competente.
Cordiali saluti.
Massimo GUIDETTI
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