Rovigo, 21 gennaio 2025
Circolare 01/2025
Alle Aziende Clienti
OGGETTO: Novità legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – S.O. n. 43 della G.U. 31.12.2024, n. 305)
E’ stata approvata il 28.12.2024 la legge di Bilancio 2025 che introduce diverse novità rilevanti per il sistema economico e sociale del Paese. Tra le principali, spicca la modifica del regime del cuneo fiscale che prevede l’abbandono del sistema basato sull’esonero contributivo e l’introduzione di alcune indennità e detrazioni aggiuntive a sostegno dei redditi più bassi, nonché disposizioni a sostegno della genitorialità e delle famiglie. Di seguito vengono analizzate alcune delle novità più significative:
- Cuneo fiscale
a) Il nuovo meccanismo interamente fiscale
Viene introdotto un meccanismo di sconto fiscale che sostituisce l’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti del 6% o 7% applicato nel 2024. Le nuove disposizioni prevedono da una parte l’introduzione di un’indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000,00 euro e dall’altra l’introduzione di una detrazione aggiuntiva per i redditi più elevati. L’indennità, non concorrente alla formazione del reddito, verrà calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, con percentuali decrescenti al crescere del reddito. L’indennità erogata al lavoratore verrà poi recuperata dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24.
Nello specifico, la somma sarà pari:
- al 7,1% per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 8.500 euro;
- al 5,3% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 8.500 e 15.000 euro;
- al 4,8% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 15.000 euro e 20.000 euro.
La detrazione aggiuntiva sarà invece pari:
- a 1.000 euro per redditi complessivi tra 20.000,00 e 32.000,00 euro;
- al prodotto tra 1.000,00 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000,00 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro.
Da sottolineare che la nuova norma introduce il concetto di Reddito complessivo al fine della determinazione dell’indennità spettante o della detrazione aggiuntiva mentre con l’esonero contributivo il reddito preso a riferimento era solo quello relativo al rapporto di lavoro dipendente.
- b) Aliquote IRPEF
La legge di bilancio 2025 conferma e rende strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, di seguito riportate:
- aliquota del 23% per i redditi no a 28 mila euro;
- aliquota del 35% per quelli superiori a 28 mila euro ma non superiori a 50 mila euro;
- aliquota del 43% per i redditi oltre i 50 mila euro.
- c) Revisione della disciplina delle detrazioni
Subirà variazioni anche la disciplina delle detrazioni d’imposta, in particolare per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. A partire dal 2025, sarà introdotto un tetto agli oneri detraibili, calcolato moltiplicando un importo base, decrescente all’aumentare del reddito, per un coefficiente determinato dalla composizione del nucleo familiare. Gli importi base saranno pari a 14.000 euro per i redditi tra 75.000 e 100.000 euro e a 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro. I coefficienti da moltiplicare per gli importi base variano a seconda della presenza di gli a carico:
- 0,50 se non sono presenti gli;
- 0,70 in presenza di un figlio;
- 0,85 in presenza di due gli;
- 1 in presenza di più di due figli o un di un figlio con disabilità.
Sono esclusi dalla revisione le spese sanitarie detraibili, gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti no al 31 dicembre 2024 e le spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica.
Infine, sono esclusi dall’applicazione delle detrazioni per familiari a carico i contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
Subiranno alcune modiche anche le detrazioni per carichi di famiglia. La detrazione di 950 euro per figli di 21 anni o più si applicherà fino al limite di età di 30 anni, fatte salve le ipotesi di figli disabili. La detrazione di 750 euro per altri familiari conviventi verrà invece estesa anche agli ascendenti conviventi con il contribuente.
- Fringe benefit
La legge di Bilancio conferma per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’aumento della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit da 258,23 euro a:
- 2.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
- 1.000 euro a favore degli altri lavoratori dipendenti.
Si precisa che per i figli fiscalmente a carico s’intendono, in base all’articolo 12 del TUIR, i figli con età non superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non eccedente i 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.
Non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito da lavoro dipendente fino a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione, che accettano di trasferire la residenza in un comune di lavoro situato ad oltre 100 chilometri di distanza dal precedente comune di residenza (circostanza attestata dal rilascio da parte del lavoratore di un’autodichiarazione sostitutiva, nella quale va indicato il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione), la nuova legge di Bilancio prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Si precisa che le somme erogate dal datore di lavoro, nel caso appena citato, saranno imponibili ai fini contributivi, rileveranno ai fini della determinazione dell’ISEE e si computeranno ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
- Nuovo criterio di determinazione del valore dei veicoli concessi in uso promiscuo
Con l’obiettivo di incentivare l’azienda all’acquisto di auto elettriche e plug-in, al fine di favorire la transizione ecologica ed energetica, il Governo ha previsto delle modiche alle modalità di tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Fino al 2024 il valore dei veicoli immatricolati e concessi dal 1° luglio 2020 variava in base alle emissioni di CO2 dei veicoli stessi. Le novità previste dalla legge di Bilancio stabiliscono un passaggio da un sistema basato sulle emissioni di CO2 a un sistema basato sulla tipologia di alimentazione per i soli veicoli assegnati dall’anno 2025. Rimane immutato il valore assunto dalle tabelle ACI determinato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, al quale andranno applicate le seguenti percentuali:
- 10% nelle ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% nelle ipotesi di veicoli ibridi plug-in;
- 50% nelle ipotesi di veicoli ad alimentazione tradizionale termico o ibrido non plug-in.
Va ribadito che tale nuovo sistema riguarda le auto concesse con contratti stipulati a decorrere dal 2025. Pertanto, verosimilmente per le auto concesse entro il 31.12.2024 continuerà ad applicarsi il vecchio regime.
Attendiamo delucidazioni.
- Congedo parentale
A tutela della genitorialità, si procede anche con l’anno nuovo con l’intervento sulla disciplina dei congedi parentali. La legge di Bilancio 2023 aveva previsto a favore dei genitori che terminavano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 l’incremento dell’indennità INPS dal 30% all’80% per il primo mese di congedo, non trasferibile all’altro genitore e fino al sesto anno di vita del bambino. La legge di Bilancio 2024 aveva poi previsto l’innalzamento all’80% anche del secondo mese, a condizione che il congedo obbligatorio terminasse dopo il 31 dicembre 2023. La nuova Finanziaria stabilisce l’incremento di un’ulteriore mensilità, per un totale di 3 mesi indennizzati all’80%, a favore dei soli lavoratori che terminano la fruizione del congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024.
- Esonero contributivo mamme lavoratrici
Viene prorogato in misura ridotta l’esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli, con l’estensione anche alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno dei seguenti redditi: reddito da lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario.
La fruizione di tale misura è riservata:
- alle lavoratrici madri con almeno 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
- dal 2027 alle madri con 3 o più figli e fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;
Da segnalare che per gli anni 2025-2026 l’esonero non spetta per le lavoratrici che già beneficiano dello sgravio contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2024. Inoltre, viene introdotta una soglia di reddito ai fini della fruizione, che non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro annui.
Viene in ogni caso demandata ad un successivo decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione, in particolar modo la misura dell’esonero e le modalità di riconoscimento dello stesso.
- Trasferte con utilizzo di sistemi tracciabili
A partire dal 1° gennaio 2025, entrano in vigore nuove disposizioni fiscali che impongono l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili per la deducibilità delle spese di trasferta sostenute da lavoratori dipendenti e autonomi. Queste misure, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal Decreto Legislativo n. 192/2024 di riforma IRPEF-IRES, mirano a contrastare l’evasione fiscale e richiedono alle aziende una revisione delle policy relative alle trasferte e ai rimborsi spese.
Regole per i lavoratori dipendenti
I commi da 81 a 86 dell’articolo 1 della Legge n. 207/2024 introducono importanti restrizioni sulla deducibilità delle spese relative alle trasferte, applicabili sia ai lavoratori subordinati che autonomi.
A partire dall’anno fiscale 2025, i dipendenti che si sposteranno per trasferte o missioni, sia all’interno che all’esterno del comune in cui si trova il loro luogo di lavoro, potranno escludere dal reddito imponibile le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (comprese quelle sostenute per servizi di taxi e NCC), rimborsate dal datore di lavoro, se i pagamenti saranno effettuati tramite strumenti tracciabili come carte di credito, bancomat, prepagate, applicazioni di pagamento, assegni bancari o circolari.
Di conseguenza, non basterà più compilare semplici moduli forniti dall’azienda per giustificare le spese: sarà indispensabile dimostrare la tracciabilità di ogni pagamento effettuato. Nel caso in cui le spese siano state sostenute in contanti e successivamente richieste a rimborso, queste saranno soggette a tassazione e contribuzione, al pari di qualsiasi altra forma di compenso erogata al lavoratore.
Inoltre, non vengono apportate modifiche alle disposizioni fiscali che differenziano le trasferte fuori dal comune da quelle interne al comune, salvo per quanto riguarda l’obbligo di tracciabilità di alcune spese. Nelle trasferte extra-comunali, continueranno a essere riconosciute le indennità forfettarie previste dall’articolo 51, comma 5, del TUIR, mentre per le trasferte comunali tutte le indennità e i rimborsi saranno interamente imponibili, a meno che non si tratti di spese di viaggio e trasporto tracciate e adeguatamente documentate.
Semplificazione per la documentazione di viaggio
Un’importante novità introdotta dall’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto di riforma IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2024) consente ai lavoratori di non presentare documentazione dettagliata rilasciata dal vettore, purché le spese siano sostenute con mezzi tracciabili e adeguatamente comprovate.
Infine, rimane invariato l’obbligo di indicare sul Libro Unico del Lavoro tutte le somme erogate al lavoratore, comprese quelle corrisposte a titolo di rimborso spese, anche se effettuate nell’interesse del datore di lavoro.
Cordiali saluti. Massimo GUIDETTI
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