Oggetto: DECRETO DIGNITÀ. Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018.

Rovigo, 14 luglio 2018

Circolare n. 3

                                                                                ALLE DITTE

                                                                                LORO SEDI

 

Oggetto: DECRETO DIGNITÀ. Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018.

Pubblicato in G.U. n. 161 del 13/07/2018. In vigore dal 14 luglio 2018.

NOVITÀ PER I  DATORI  DI  LAVORO.

 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – ART. 1

L’art. 1 del Decreto Dignità introduce rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Tali disposizioni si applicano:

  • ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del   decreto in esame nonché
  • ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.Apposizione del termine e durata massima
  • Il Decreto Dignità stabilisce, innanzitutto, che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:
  • non superiore a 12 mesi (anziché gli attuali 36 mesi). In tal caso il contratto sarà “acausale”;
  • non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
    • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
    • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
    • Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ed escluse le attività stagionali,
  • la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi (anziché i precedenti 36 mesi);
  • qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Ad eccezione dei contratti di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. In caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo se il termine complessivo eccede i 12 mesi.Proroghe e rinnovi
  • Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:
  • L’atto scritto deve contenere, in caso di rinnovo, l’indicazione delle predette esigenze (temporanee ed oggettive, ovvero connesse ad incrementi temporanei) in base alle quali è stipulato.
  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
  • Cordiali saluti.
  • Il Decreto in esame provvede inoltre ad aumentare il contributo addizionale pari all’ 1,4% della retribuzione imponibile viene incrementato di 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
  • Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi (anziché i precedenti 36 mesi), e, comunque, per un massimo di 4 volte (anziché le precedenti 5) nell’arco di 24 mesi (anziché i precedenti 36 mesi) a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

                                                                                            Massimo GUIDETTI

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