Oggetto: “Decreto Natale”: Misure Anti Covid-19 per il periodo 24 dicembre 2020 – 6 Gennaio 2021.

Rovigo, 22  dicembre 2020

 Circ. n. 5/2020

 Oggetto: “Decreto Natale”: Misure Anti Covid-19 per il periodo 24 dicembre 2020 – 6 Gennaio 2021.

Riferimenti:

– Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020

– Ministero della Salute, Ordinanze del18 e 20 Dicembre 2020

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, in vigore dal 19 dicembre 2020, con il quale sono state introdotte misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo ed è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione. In particolare, è previsto che l’intero territorio nazionale diventi: − “zona rossa” nei giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021; − “zona arancione” nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, con la possibilità di spostarsi dai comuni con non più di 5.000 abitanti e per una distanza di massimo 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Sono state inoltre firmate dal Ministro della Salute due nuove Ordinanze recanti ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale, nonché il divieto di ingresso e transito alle persone provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e dall’Irlanda del nord.

Al fine di scongiurare un nuovo aumento di contagi da COVID-19 dovuto al rischio di assembramenti nel periodo natalizio, il Governo è nuovamente intervenuto per prevedere un inasprimento delle misure restrittive previamente disposte con il DL n. 158/2020 e il DPCM 3 dicembre 2020.

NOVITÀ:  Pertanto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, con il quale sono state introdotte ulteriori misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo ed è stato altresì riconosciuto un contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione.

Le disposizioni del suddetto decreto sono in vigore dal 19 dicembre 2020 e riguardano, nello specifico, il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, durante il quale restano comunque ferme, per quanto non previsto dal decreto in esame, le misure adottate con DPCM 3 dicembre 2020.

NOVITÀ:  Il Ministro della Salute ha inoltre firmato due nuove Ordinanze, con le quali sono state introdotte:

  • ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale (Ordinanza 18 dicembre 2020),
  • nonché il divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e dall’Irlanda del nord (Ordinanza 20 dicembre 2020).

MISURE ANTI COVID-19 PER IL PERIODO 24 DICEMBRE 2020 – 6 GENNAIO 2021

Fermo restando il divieto di spostarsi tra Regioni/Province autonome nel periodo tra il 21 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021, introdotto dall’articolo 1, comma 2 del DL n. 158/2020, il Decreto Legge n. 172/2020 ha previsto che:

  • nei giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, l’intero territorio nazionale diventa “zona rossa”, con conseguente applicazione delle misure di cui all’articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020;
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, l’intero territorio nazionale diventa “zona arancione”, con conseguente applicazione delle misure di cui all’articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020; in tali giornate restano comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con non più di 5.000 abitanti e per una distanza di massimo 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • nell’intero suddetto arco temporale (24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021) è altresì consentito lo spostamento verso un’unica abitazione privata ubicata nella medesima Regione, una sola volta al giorno tra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

La violazione delle suddette disposizioni del DL n. 172/2020, nonché di quelle del richiamato DL n. 172/2020, nonché di quelle del richiamato DL n. 158/2020, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del DL n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2020.

INGRESSI NEL TERRITORIO NAZIONALE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza 18 dicembre 2020, con la quale il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha introdotto ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale.

In particolare, il suddetto provvedimento, che produce effetti a partire dal 20 dicembre 2020 fino all’adozione di un successivo DPCM, e comunque non oltre il 15 gennaio 2021, ha previsto le seguenti novità:

  • al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui all’art. 1, comma 10, lettera e) del DPCM 3 dicembre 2020, è consentito l’ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20 del predetto DPCM, previa sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti l’ingresso, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  • si applicano le misure previste dai commi 1 a 5 dell’articolo 8 del DPCM 3 dicembre 2020, ovvero gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, ferme restando le eccezioni di cui al comma 8, alle persone che, tra il 21 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021, facciano ingresso in Italia da Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del suddetto DPCM (per motivi diversi da quelli indicati all’art. 6, comma, 1, lettere a), b) e c) del decreto stesso), o che nei medesimi soggiornino o transitino.
  • limitatamente al periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all’elenco C del suddetto allegato 20;
  • ai movimenti da e per l’Uruguay, invece, si applica la disciplina prevista per gli Stati e territory di cui all’elenco E del medesimo allegato.

VIETATO L’INGRESSO DAL REGNO UNITO E DALL’IRLANDA DEL NORD

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 315 del 20 dicembre 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza 20 dicembre 2020, con la quale il Ministro della Salute ha previsto misure urgenti per evitare il diffondersi nel territorio nazionale della nuova variante del virus COVID-19, riscontrata nelle ultime settimane nel Regno Unito e in Irlanda del nord.

La suddetta Ordinanza, che produce effetti dal 20 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021, dispone le seguenti misure:

  • è interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e dall’Irlanda del nord;
  • sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che, nei 14 giorni antecedenti all’Ordinanza in esame, abbiano soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e in Irlanda del nord;
  • le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti al provvedimento in esame abbiano soggiornato o transitato nei suddetti Paesi, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

Buon Natale e Felice anno 2021

Massimo GUIDETTI

 

 

 

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