Rovigo, 31 dicembre 2014
Circolare 15/2014
ALLE DITTE
LORO SEDI
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), diviene operativo, dal 1° gennaio 2015, il nuovo esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 1 comma 118).
In considerazione dell’interesse alla disposizione legislativa dimostrato dalle aziende, è il caso di evidenziare i punti principali della norma.
1. L’esonero è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati;
- Riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tutele crescenti) decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
- L’incentivo è riconosciuto dall’Inps dietro presentazione di apposita domanda fino ad esaurimento delle risorse stanziate;
- Sono esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico;
- L’esonero riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua;
- L’esonero non riguarda i premi e contributi dovuti all’Inail;
- L’esonero non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- L’esonero non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
- L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- L’esonero non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore che abbia avuto con l’azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell’entrata in vigore della legge di Stabilità (si conteggiano anche le società controllate o collegate).
Il comma 121 stabilisce che i benefici contribuiti contenuto nell’art. 8, co. 9, della Legge n. 407/1990, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Cordiali saluti.
Massimo GUIDETTI
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