Oggetto: Responsabilità negli appalti solo per i contratti successivi al 12 agosto 2012.
Circolare 40/E dell’8 ottobre 2012 – Agenzia delle Entrate.
La circolare 40/E dell’8 ottobre dell’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi interpretativi circa la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi (art. 13-ter del Dl n. 83/2012).
La nuova disposizione prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.
Sono interessati dalla norma i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 e la certificazione deve essere richiesta solamente per i pagamenti fatti a partire dall’11 ottobre 2012.
Per la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA, oltre che da professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc) o da CAF, si ritiene valida, come previsto dalla circolare n. 40/E, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Cordiali saluti.