Rovigo, 22 dicembre 2014
Circolare n. 14/2014
ALLE DITTE
LORO SEDI
OGGETTO: Stipendi e compensi di dicembre 2014.
Si ricorda che l’art. 51 del Tuir fa rientrare tra i redditi percepiti nel periodo di imposta anche i compensi di denaro e in natura corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo. Pertanto entro il 12 gennaio 2015 devono essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2014, al fine di considerarli erogati, e quindi percepiti dal lavoratore nell’anno di competenza 2014, secondo il c.d. principio di cassa allargato.
Sulla base di tale criterio il dipendente o collaboratore sottopone a tassazione i compensi incassati entro il 12 gennaio dell’anno successivo, nel periodo d’imposta precedente, se essi sono riferiti a prestazioni effettuate nello stesso periodo precedente. Pertanto quando il compenso di lavoro si considera percepito e quindi tassato nel 2014, anche se incassato nel 2015 – purchè entro il 12 gennaio p.v.
Riferimenti normativi
L’art. 51 del Tuir, relativamente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce che è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Compenso ai collaboratori o amministratori
La stessa regola sopraesposta si applica anche ai compensi pagati ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto/programma e ai collaboratori non a progetto di cui all’art. 61 del D. Lgs. 276/2003.
Inoltre, per i compensi degli amministratori, la circolare n. 57/E del 18/06/2001 ha chiarito che per la società che eroga tali compensi, gli stessi sono deducibili nell’anno anche se pagati entro il 12/01 dell’anno successivo.
Considerazioni finali
Lo Studio, pertanto prima di elaborare il mese di Dicembre 2014, deve essere a conoscenza della data di pagamento di tale mensilità, in quando nel caso di corresponsione dopo il 12 gennaio 2015 ci sono anche delle implicazione sugli adempimenti fiscali annuali, non ultimo la nuova Certificazione Unica (CU), vedere circolare Studio n. 9/2014 del 16 ottobre 2014.
Vi ricordo inoltre che la nuova CU dovrà essere trasmetta telematicamente entro il 7 marzo 2015 (termine che, cadendo di sabato, deve ritenersi differito al 9 marzo), all’Agenzia delle Entrate.
Tale nuova certificazione serve per certificare:
- Redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
- Redditi da lavoro autonomo.
Lo Studio è organizzato e strutturato per predisporre tale nuovo adempimento anche per quanto riguarda i redditi da lavoro autonomo.
Cordiali saluti.
Massimo GUIDETTI
Si prega di restituire il prima possibile il coupon entro il 31/12/2014.
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DITTA ___________________________________________________________
Il mese di Dicembre 2014 verrà pagato il _______________________________________
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