Rovigo, 22 dicembre 2015
Circolare n. 7/2015
ALLE DITTE
LORO SEDI
OGGETTO: OMAGGI NATALIZI E BUSTA PAGA
- Articolo 51, TUIR
- Articolo 2, comma 6, DL 27 maggio 2008.
È consuetudine di molte aziende corrispondere pacchi dono o, in generale, omaggi ai dipendenti in occasione delle festività natalizie.
In vista dei prossimi giorni festivi, si ritiene utile evidenziare il trattamento fiscale e contributivo al quale assoggettare la corresponsione di tali omaggi ai dipendenti.
COSA PREVEDE LA NORMA
Con riguardo alle erogazioni liberali occorre fare una distinzione tra:
- erogazioni in denaro, e
- erogazioni in natura.
Infatti, mentre le prime (in denaro) risultano interamente imponibili, le seconde (in natura) rientrano nell’ambito di applicazione del comma 3, articolo 51 del TUIR che, come noto, prevede la non imponibilità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti se complessivamente di importo non superiore ad euro 258,23.
La medesima norma stabilisce, inoltre, che, qualora il valore di detti beni e servizi sia superiore al limite indicato, lo stesso concorre per intero alla formazione della base imponibile sia previdenziale che fiscale.
Quindi, risulta evidente che la qualificazione dell’erogazione liberale assume assoluta rilevanza dal momento che trovano applicazione regole impositive diverse (sia ai fini previdenziali che fiscali) a seconda che l’erogazione sia in denaro ovvero sotto forma di beni.
EROGAZIONI IN NATURA
L’individuazione della natura dell’erogazione non è sempre immediata. Si pensi, ad esempio, ai buoni acquisto da utilizzare presso i negozi che le aziende cedono ai propri dipendenti.
Infatti, anche se non direttamente riconducibile ad un bene preciso, il buono è espressione di un paniere di beni individuati nel negozio in cui lo stesso buono è spendibile. Tale fattispecie costituisce, quindi, un’erogazione liberale in natura con la conseguenza che l’assoggettamento del relativo valore dovrà avvenire secondo i criteri individuati dal comma 3, articolo 51 del TUIR.
Ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 51, l’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata:
- ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti,
- fermo restando che se il valore in questione è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
IL PACCO NATALIZIO
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 59/2008:
- a seguito dell’abrogazione della lettera b), comma 2, articolo 51 del TUIR,
- il pacco natalizio concesso dalle aziende ai propri dipendenti rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel comma 3, articolo 51, TUIR.
Preme evidenziare che, qualora il valore del pacco natalizio superi il limite di euro 258,23, concorrerà per intero alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non solo, quindi, per la quota eccedente tale limite.
Inoltre, preme ricordare che la valutazione dell’assoggettamento del relativo valore deve essere effettuata:
- considerando complessivamente tutti i beni ceduti e servizi prestati,
- nonché ulteriori erogazioni in natura concesse al dipendente nel corso del periodo d’imposta.
LA COMPILAZIONE DELLA BUSTA PAGA
Si ipotizzi il caso di un’azienda che nel mese di dicembre 2015 riconosce allo stesso dipendente:
- una strenna natalizia del valore complessivo di euro 150,00,
- un buono acquisto del valore di euro 90,00 da spendere presso un grande
magazzino,
- un importo pari a euro 250,00 per la nascita del figlio.
L’erogazione liberale in denaro concessa al dipendente per la nascita del figlio (euro 250,00) deve essere assoggettata sia previdenzialmente sia fiscalmente per l’intero importo.
La strenna natalizia e il buono acquisto costituiscono, invece, erogazioni liberali in natura e rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel comma 3, articolo 51 del TUIR.
Conseguentemente, dal momento che il valore complessivo della strenna (euro 150,00) e del buono acquisto (euro 90,00) non supera il limite di euro 258,23, lo stesso risulta interamente esente.
L’esenzione contributiva e fiscale, il controvalore dei fringe benefit riconosciuti ai dipendenti deve essere indicato nel Libro Unico del Lavoro.
Cordiali saluti.
Massimo GUIDETTI
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