Rovigo, 19 dicembre 2016
Circolare n. 05/2016
ALLE DITTE
LORO SEDI
OGGETTO: Stipendi e compensi di dicembre 2016.
Si ricorda che l’art. 51 del Tuir fa rientrare tra i redditi percepiti nel periodo di imposta anche i compensi di denaro e in natura corrisposti entro il 12 del mese di gennaio dell’anno successivo. Pertanto entro il 12 gennaio 2017 devono essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2016, al fine di considerarli erogati, e quindi percepiti dal lavoratore nell’anno di competenza 2016, secondo il c.d. principio di cassa allargato.
Sulla base di tale criterio il dipendente o collaboratore sottopone a tassazione i compensi incassati entro il 12 gennaio dell’anno successivo, nel periodo d’imposta precedente, se essi sono riferiti a prestazioni effettuate nello stesso periodo precedente. Pertanto quando il compenso di lavoro si considera percepito e quindi tassato nel 2016, anche se incassato nel 2017 – purchè entro il 12 gennaio p.v.
Considerazioni finali
Lo Studio, pertanto prima di elaborare il mese di Dicembre 2016, deve essere a conoscenza della data di pagamento di tale mensilità, in quando nel caso di corresponsione dopo il 12 gennaio 2017 bisognerà provvedere ad elaborare un cedolino di conguaglio prima di elaborare la mensilità di Dicembre 2016.
Considerata l’importanza di tale obbligo, Vi chiedo di restituire allo Studio il coupon di seguito riportato.
Colgo l’occasione per porgerVi i migliori auguri di un Sereno Natale 2016.
Massimo GUIDETTI
Si prega di restituire entro il
28 dicembre 2016
al numero di fax: 1782286947
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DITTA ___________________________________________________________
Il mese di Dicembre 2016 verrà pagato il _______________________________________
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