ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 MARZO ED IL 6 APRILE 2021.

Rovigo,  16 MARZO 2021

Circolare 03/2021

                                                                                ALLE DITTE

                                                                                LORO SEDI

 

Oggetto: ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 MARZO ED IL 6 APRILE 2021.

 

RIFERIMENTI

  • Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021
  • Ministro della Salute, Ordinanze del 12 e 13 marzo 2021

 

IN SINTESI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, con il quale, in vista delle festività pasquali, è stato previsto un inasprimento delle misure restrittive previamente disposte con il DPCM 2 marzo 2021, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

Contestualmente, in data 12 e 13 marzo 2021, il Ministro della Salute ha firmato quattro nuove Ordinanze che dispongono il passaggio alla “zona rossa” di diverse Regioni e Province autonome.

Alla luce dei dati sulla circolazione del virus COVID-19 e delle varianti nel territorio nazionale, tutt’altro che rassicuranti, e al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio in vista delle festività pasquali, il Governo è nuovamente intervenuto prevedendo un inasprimento delle misure restrittive previamente disposte con il DL n. 15/2021  e con il DPCM 2 marzo 2021.

 

NOVITÀ

In particolare, con il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 13 marzo 2021, sono state introdotte ulteriori misure restrittive per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

Il suddetto provvedimento è in vigore dal 13 marzo 2021.

 

Contestualmente, sulla medesima G.U. e sull’Edizione straordinaria della G.U. n. 63 del 13 marzo 2021 sono state pubblicate quattro nuove Ordinanze del Ministro della Salute, firmate in data 12 marzo e 13 marzo 2021, che dispongono il passaggio alla “zona rossa”, dal 15 marzo 2021, per diverse Regioni e per la Provincia autonoma di Trento.

 

MISURE RESTRITTIVE PER IL PERIODO 15 MARZO – 6 APRILE 2021

L’articolo 1 del Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, stabilisce che:

  • dal 15 marzo al 2 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome collocate in “zona gialla” si applicano le misure della “zona arancione”;
  • dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite per la “zona rossa” si applicano altresì nelle Regioni e Province autonome individuate con ordinanza del Ministro della Salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;
  • dal 15 marzo al 6 aprile 2021, ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano è consentito disporre l’applicazione delle misure previste per la “zona rossa”, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle di cui all’art. 1, comma 2 del DL n. 19/2020:

– nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

– nelle aree in cui la circolazione di varianti del virus comporta alto rischio di diffusione o induce malattia grave;

  • dal 15 marzo al 2 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome collocate in “zona arancione” è consentito spostarsi all’interno dello stesso Comune verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno tra le ore 5.00 e le ore 22.00, fino a un massimo di 2 persone (dal cui conteggio rimangono esclusi i minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale, i conviventi disabili o non autosufficienti). Tale spostamento è vietato nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la “zona rossa”;
  • nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della “zona bianca”, si applicano le misure stabilite per la “zona rossa”. Nelle medesime giornate è con sentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata alle stesse condizioni di cui al precedente punto.

La violazione delle suddette restrizioni è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del DL n. 19/2020 .

 

NUOVA SUDDIVISIONE NELLE DIVERSE ZONE

Contestualmente all’emanazione del suddetto decreto, sulla medesima G.U. (la n. 62 del 13 marzo 2021) sono state pubblicate tre nuove Ordinanze, firmate in data 12 marzo 2021, con le quali il Ministro della Salute ha disposto:

  • il passaggio alla “zona rossa” per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto;
  • la conferma in “zona rossa” per la Regione Molise.

 

Sull’Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 63 del 13 marzo 2021 è stata inoltre pubblicata l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 marzo 2021, che ha previsto il passaggio alla “zona rossa” anche per la Regione Marche e la Provincia autonoma di Trento.

Fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nei rispettivi territori, tutti e 4 i suddetti

provvedimenti entrano in vigore dal 15 marzo 2021 e producono effetti per un periodo di 15 giorni, con conseguente applicazione in tali territori delle misure di cui al Capo V° del DPCM 2 marzo 2021.

 

N.B.

Pertanto, allo stato attuale, per effetto delle previsioni del DL n. 30/2021, nonché delle suddette nuove ordinanze del Ministro della Salute, la suddivisione delle Regioni e Province autonome nelle diverse zone è la seguente:

  • in “zona bianca” la Sardegna;
  • in “zona gialla” Calabria, Liguria, Sicilia e Valle d’Aosta, con applicazione, per effetto

del DL n. 30/2021, delle misure previste per la:

– “zona arancione”, per il periodo compreso tra il 15 marzo ed il 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021;

– “zona rossa”, per i giorni 3, 4 e 5 aprile 2021;

  • in “zona arancione” Abruzzo, Basilicata (dal 16.03), Toscana, Provincia autonoma di Bolzano e Umbria, con applicazione, per effetto del DL n. 30/2021, delle misure previste per la “zona rossa” per i giorni 3, 4 e 5 aprile 2021;
  • in “zona rossa” Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia e Veneto.

LIMITAZIONI COVID-19: LE ZONE DI RISCHIO

Regioni e province autonome sono classificate in quattro distinte aree, convenzionalmente “bianca”, “gialla”, “arancione” e “rossa”, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, nelle quali vige un regime di chiusure differenziate.

MISURE IN VIGORE DAL 6 MARZO 2021

Sul Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021 è stato pubblica[1]to il DPCM 2 marzo 2021, che sostituisce le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al precedente DPCM 14 gennaio 2021. Sulla G.U. n. 62 del 13 marzo 2021 è stato successivamente pubblicato il DL n. 30/2021 con il quale sono state introdotte ulteriori misure restrittive per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

Allo stato attuale, il territorio nazionale resta suddiviso in 4 zone, in base alle criticità riscontrate: area bianca, gialla, arancione e rossa.

In base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 27 febbraio, e del 5, 12, 13 marzo 2021 sono ricomprese:

  • nell’area bianca: Sardegna;
  • nell’area gialla: Calabria, Liguria, Sicilia e Valle d’Aosta, con applicazione, per effetto del

DL n. 30/2021, delle misure previste per:

− l’area arancione, per il periodo compreso tra il 15 marzo ed il 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021;

− l’area rossa per i giorni 3, 4 e 5 aprile 2021;

  •  nell’area arancione: Abruzzo, Basilicata (dal 16 marzo) Toscana, Provincia autonoma di Bolzano e Umbria, con applicazione, per effetto del DL n. 30/2021, delle misure previste per l’area rossa per i giorni 3, 4 e 5 aprile 2021;
  • nell’area rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Mar[1]che, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia e Veneto.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2021 è stato pubblicato il DL n. 15/2021, che proroga fino al 27 marzo 2021 il divieto di spostamento tra Regioni e Province autonome diverse, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o per fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Di seguito un riepilogo riguardante le principali misure adottate rispetto agli spostamenti,

i servizi di ristorazione e il commercio al dettaglio relative alle aree “bianca”, “gialla”, “arancione” e “rossa”. Per ulteriori precisazioni è possibile visualizzare le FAQ disponibili sul sito del Governo al seguente link: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sullemisure-adottate-dal-governo/15638

ZONA BIANCA – MISURE

In tale area non trovano applicazione le misure previste per la zona gialla (Capo III° del DPCM) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, ma a tali attività si applicano comunque le misure anti contagio di cui al DPCM in esame, nonché previste dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati, ai quali si fa rimando.

ZONA GIALLA – MISURE

Coprifuoco e spostamenti

  • vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute
  • è vietato spostarsi tra regioni o province autonome diverse, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
  • in ambito regionale restano consentiti gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, una volta al giorno e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi

Ristorazione

  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelate[1]rie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00
  • Fino alle 22 è consentita anche la ristorazione da asporto

Commercio al dettaglio

  • si svolgono le attività commerciali al dettaglio
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, lavanderie e tintorie

ZONA ARANCIONE – MISURE

Coprifuoco e spostamenti

  • vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute
  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di fascia arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

  • è vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, con specifiche limitazioni a chi vive nei comuni fino a 5.000 abitanti nel qual caso sono consentiti gli spostamenti per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
  • gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata restano consentiti, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, fino a un massimo di 2 persone, all’interno dello stesso Comune

Ristorazione

  • sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, risto[1]ranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo, 7 giorni su 7
  • l’asporto è consentito fino alle 22 fatta eccezione per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (“bar e altri esercizi simili senza cucina”) per i quali l’asporto è consentito fino alle 18
  • restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti

Commercio al dettaglio

  • si svolgono le attività commerciali al dettaglio
  • nelle giornate festive e prefestive chiusura degli esercizi commercia[1]li presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

ZONA ROSSA – MISURE

Coprifuoco e spostamenti

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di fa[1]scia rossa, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
  • fino al 27 marzo 2021, in “zona rossa” non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute

Ristorazione

  • sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo, 7 giorni su 7
  • l’asporto è consentito fino alle 22 fatta eccezione per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (“bar e altri esercizi simili senza cucina”) per i quali l’asporto è consentito fino alle 18

Commercio al dettaglio

  • sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23
  • chiusi i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici
  • ƒ restano aperte farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole

Cordiali saluti.

Massimo GUIDETTI

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